Convivenza di fatto

La convivenza di fatto trova la sua disciplina nella legge 20 maggio 2016, n. 76.
La convivenza di fatto è costituita da due persone maggiorenni, di sesso uguale o diverso, unite stabilmente da legami affettivi di coppia e di reciproca assistenza morale e materiale, non vincolate da rapporti di parentela, affinità o adozione, da matrimonio o da un'unione civile.

Per l’accertamento della stabile convivenza la legge fa riferimento alle dichiarazioni previste dal regolamento anagrafico (D.P.R. n. 223/1989).

In base alla legge n. 76/2016 i conviventi di fatto godono dei seguenti diritti:

  • i diritti inerenti alla casa di abitazione;
  • in caso di malattia e di ricovero, i conviventi di fatto hanno diritto reciproco di visita, di assistenza, nonché di accesso alle informazioni personali, secondo le regole di organizzazione delle strutture ospedaliere o di assistenza pubbliche, private o convenzionate, previste per coniugi e i familiari;
  • possono designare il proprio convivente quale proprio rappresentante con poteri pieni o limitati in caso di malattia che comporta incapacità di intendere e di volere, per le decisioni in materia di salute oppure, in caso di morte, per quanto riguarda la donazione degli organi, le modalità di trattamento del corpo e le celebrazioni funerarie;
  • hanno gli stessi diritti spettanti al coniuge nei casi previsti dall’ordinamento penitenziario;
  • possono succedere, in caso di morte del convivente conduttore o di suo recesso dal contratto, nel contratto di locazione della casa di comune residenza;
  • sono inseriti nelle graduatorie per l’assegnazione di alloggi di edilizia popolare, qualora l’appartenenza a un nucleo familiare costituisca titolo o causa preferenziale;
  • vedono riconosciuti diritti nell’attività di impresa;
  • possono essere nominati tutore, curatore o amministratore di sostegno, qualora l’altra parte sia dichiarata interdetta, inabilitata o abbia ridotte capacità di autonomia personale;
  • sono titolari, in caso di decesso di uno di essi derivante da fatto illecito di un terzo, del diritto all’applicazione dei medesimi criteri di individuazione del danno utilizzati per il risarcimento del coniuge superstite.

Oltre ai diritti derivanti direttamente dalla legge, i conviventi di fatto possono disciplinare in via negoziale i rapporti patrimoniali relativi alla loro vita in comune con la sottoscrizione di un contratto di convivenza, redatto, a pena di nullità, con scrittura privata autenticata da un notaio o da un avvocato.

Il notaio o l’avvocato provvede entro i successivi 10 giorni a trasmetterlo all’ufficio anagrafe del comune di residenza dei conviventi per la sua iscrizione nelle schede anagrafiche.

Requisiti di forma per il contratto e obblighi di trasmissione a carico di notai e avvocati rimangono gli stessi anche in caso di modifica o risoluzione del contratto di convivenza


Per poter dare vita a una convivenza di fatto è necessario che gli interessati coabitino al medesimo indirizzo e rappresentino un'unica famiglia dal punto di vista anagrafico. Per costituirla i conviventi rendono un’apposita dichiarazione all’ufficio anagrafe. La dichiarazione può essere resa:

  • in occasione della dichiarazione di trasferimento della residenza dall’estero o da altro comune;
  • in occasione della dichiarazione di cambiamento di abitazione all’interno dello stesso comune;
  • in qualsiasi altro momento ( persone che già risultano sul medesimo stato di famiglia e non effettuano un cambiamento di residenza o un cambiamento di indirizzo e presentata:

- personalmente all’ufficio anagrafe
- via e-mail all’indirizzo anagrafe@renon.eu
- via PEC-mail all’indirizzo demog.ritten.renon@legalmail.it

allegando copia di un valido documento di identità dei richiedenti.

Entro due giorni lavorativi dalla data di ricezione della richiesta, l’ufficio anagrafe provvede alla registrazione della convivenza di fatto e verifica entro 45 giorni la sussistenza dei requisiti prescritti dalla legge. Trascorsi 45 giorni dalla richiesta, la convivenza di fatto si ha per confermata (cd. silenzio-assenso), a meno che, l’ufficio anagrafe accerti la mancanza dei requisiti di legge richiesti. In tal caso, l’ufficio ne dà comunicazione entro tale termine agli interessati ai sensi dell’art. 10 bis della legge 241/1990, in modo che questi possano presentare le loro osservazioni entro i successivi dieci giorni. In caso di mancata presentazione o di non accoglimento delle osservazioni, l’ufficio anagrafe procede all’annullamento della registrazione e al ripristino della precedente posizione anagrafica, notificando il provvedimento agli interessati.


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